1. I volumi manoscritti «Statuta et privilegia almae Universitatis Catanae»

Nel 1740, durante il viceregno di Bartolomeo Corsini, l’Università degli studi di Catania otteneva dal Senato della città copia degli atti che riguardavano la sua istituzione e la sua vita [1] , che fino a quel tempo erano stati conservati nell’archivio del comune. La Deputazione dello Studium generale e il Senato di Catania affidavano al segretario comunale Giuseppe Vurzì [2] l’incarico della ricognizione e riproduzione manoscritta dei documenti e degli atti riguardanti direttamente o indirettamente lo Studium. L’incaricato compilava la ricca e preziosa silloge negli anni 1740-1752, raccolta divenuta ancor più preziosa e unica in seguito all’incendio dell’archivio comunale del 1944, che distrusse i testi originali. I documenti raccolti furono sistemati dal Vurzì in un poco rigoroso ordine cronologico, trascritti e disposti in tre grossi volumi manoscritti dal titolo Statuta et privilegia almae Universitatis Catanae, volumi che nel 1897 Vincenzo Casagrandi Orsini affermava fossero custoditi nella stanza del Rettore [3] . I tre volumi sono cartacei, con copertina pergamenacea e oggi sono conservati nell’archivio storico dell’Università.

Primo volume. Due i fogli di guardia inseriti nel recente restauro [4] , ai quali seguono quindici fogli non numerati occupati: da un titolo esteso del volume (fol. 1r n.n.), da una introduzione storica alla istituzione dell’Università di Catania non firmata (fol. 2r-5r n.n.) e da un indice generale dei documenti (fol. 5r-13v n.n.). Chiude il fascicolo un foglio bianco non numerato. Nei fogli 1r-621r (numerati da mano coeva sul recto del foglio, nel margine superiore esterno), sono trascritti in sequenza da mani diverse ventisette documenti [5] . Qualche foglio bianco alla fine dei quinterni. Infine due fogli bianchi non numerati e due fogli di guardia di recente introduzione. Dei ventisette documenti, nove riguardano lo Studium di Catania (I, doc. 1-4, 23-27), diciotto documenti riguardano l’ Universitas scholarium di Bologna (doc. 5-22). I nove documenti dello Studium di Catania sono autenticati in calce da Giuseppe Vurzì, il quale indica sempre la fonte dalla quale sono stati tratti: «Ex Libro privilegiorum extante in secretaria» del Senato di Catania o più genericamente: «Ex libro extante in secretaria» del Senato; sono corredati dal sigillo della città (un elefante sormontato da una figura femminile con scudo e lancia) impresso su un foglio di carta aderente ritagliata a motivo di gigli. I documenti che riguardano l’Universitas scholarium di Bologna sono copie degli statuta e di altri atti delle universitates iuristarum (doc. 5-21) e degli studenti di filosofia e medicina (doc. 22). Il Vurzì non dà alcuna indicazione sulla fonte utilizzata per la trascrizione di questi statuti. Ricerche compiute nei fondi manoscritti e a stampa delle principali biblioteche della città non hanno rivelato la presenza di copie manoscritte degli statuti bolognesi o edizioni precedenti al 1740. Probabilmente per gli statuti degli studenti citramontani e ultramontani delle universitates iuristarum è stata utilizzata l’edizione Statuta et privilegia almae universitatis iuristarum Gymnasii Bononiensis, Bononiae, apud Alexandrum Benacium, 1561; mentre per gli statuti degli studenti di filosofia e medicina è stata utilizzata l’edizione Philosophiae ac medicinae scholarium Bononiensis Gymnasii statuta, Bononiae, apud Victorium Benatium, 1612. Resta da chiarire la fonte dell’ultimo e più tardo documento (18 ottobre 1670) del cardinale legato bolognese Lazzaro Pallavicini, che definisce i privilegi degli studenti legisti stranieri (doc. 21) [6] .

Secondo volume. Due i fogli di guardia di recente introduzione, seguono: un foglio bianco (fol. 1r n.n.), un indice generale manoscritto dei documenti di questo secondo volume (fol. 2r-13r n.n.), quattro fogli bianchi non numerati, un foglio con il titolo esteso (fol. 18r n.n.). Nei fogli 1r-469v (numerati come il primo volume), sono trascritti da mani diverse settantanove documenti: due riguardano la fondazione del Gymnasium di Bologna (doc. 13, 14), gli altri direttamente o indirettamente lo Studium di Catania. Di essi soltanto dieci sono autenticati in calce dal Vurzì e sono tratti dal Liber privilegiorum del Senato di Catania, gli altri sono autenticati dal notaio della curia del Senato Agatino Puglisi [7] e sono tratti dall’archivio della curia del Senato di Catania o dalla segreteria dello stesso Senato. Tutti i documenti sono corredati del sigillo della città, tranne l’ultimo (II, doc. 79) non autenticato; il fol. 370r-v è bianco, seguono due fogli di guardia di recente introduzione.

Terzo volume. Due i fogli di guardia di recente introduzione, seguono: un foglio non numerato che riporta il titolo esteso del terzo volume (fol. 1r n.n.) e un indice manoscritto dei documenti (fol. 2r-12r n.n.). Infine un foglio bianco non numerato. Nei fol. 1r-497v (numerati come i due precedenti volumi) sono trascritti da mani diverse cinquantasette documenti riguardanti direttamente o indirettamente l’Università degli studi di Catania. Di essi venti sono autenticati dal Vurzì e sono tratti dal Liber privilegiorum della città, custodito nella segreteria del Senato di Catania o da copie di documenti del Protonotaro del Regno o da copie di atti del Conservatore, reperiti anch’essi nella segreteria del Senato della città. Gli altri documenti sono autenticati dal notaio Agatino Puglisi e sono tutti tratti dall’archivio della curia del Senato. Sono tutti corredati dal sigillo della città come i due precedenti volumi. Due fogli bianchi non numerati chiudono il volume. I due fogli di guardia finali sono di recente introduzione. I copisti, nel trascrivere i documenti, non si sono attenuti fedelmente al testo originale, ma spesso lo hanno adattato alla lingua corrente [8] . Si riscontrano, a volte, salti di righe o ripetizioni. A parte queste o altre sviste inevitabili in un lavoro così lungo e impegnativo, i testi sono sostanzialmente corretti. I tre volumi del Vurzì contengono complessivamente centoquarantadue documenti attinenti allo Studium , dalle origini fino al 1752. Si tratta di una documentazione eterogenea che raccoglie: una copiosa normativa regia e viceregia, privilegi, suppliche delle magistrature cittadine alla Corte con le relative risposte, memoriali in difesa dei diritti dello Studio. I manoscritti costituiscono una fonte preziosa per definire l’ordinamento dello Studio, per chiarire i delicati rapporti con il Vescovo cancelliere, con le magistrature cittadine e del Regnum, con gli ordini religiosi della città, per ricostruire le lotte per la difesa dei privilegi, i conflitti con le città di Messina e Palermo (che ambivano anch’esse alla creazione di uno Studium generale ) e con altre istituzioni con le quali lo Studium di Catania aveva relazioni. Molti i documenti inediti.

2. Contenuti

Gli statuti dell’Università di Bologna. Il primo volume è occupato quasi per intero dalla trascrizione degli statuti dell’ universitas scholarium di Bologna, che il compilatore dimostra di considerare parte integrante degli statuti dello Studium di Catania. Questa sua scelta, se trova una spiegazione nel documento di papa Eugenio IV, che aveva fondato il Siculorum Gymnasium «ad instar Studii Bononie» secondo la prassi del tempo [9] , non dice nulla sulla reale incidenza che l’ordinamento dello Studium bolognese aveva ancora nel ’700 su quello di Catania. Poteva trattarsi di un semplice riferimento formale da affermare in linea di principio, come poteva trattarsi di un modello che si intendeva riproporre in qualche modo, nonostante le diverse condizioni di luogo e di tempo. Che l’ordinamento dello Studio bolognese nel periodo di compilazione dei nostri volumi manoscritti costituisse ancora un riferimento normativo per quello dello Studio di Catania è provato da un documento del 1710, nel quale il vescovo e cancelliere Andrea Riggio definiva gli obblighi dei bidelli citando gli statuti di Bologna (III, doc. 45).

Fondazione dello Studium. I documenti più risalenti sono quelli relativi alla fondazione dello Studium e al suo finanziamento [10] e sono riportati nel primo e nel secondo volume della raccolta. Alcuni di essi sono noti perché pubblicati per intero o parzialmente, altri sono inediti: i due documenti di fondazione di Eugenio IV del 18 aprile 1444 e di re Alfonso del 28 maggio 1444 (I, doc. 2, 25), l’esecutoria viceregia al decreto di finanziamento (II, doc. 3), una sollecitatoria viceregia del 30 agosto 1445 (I, doc. 3), la lettera di Giovanni De Primis del 29 settembre 1444, con la quale il religioso trasmetteva alle magistrature catanesi i documenti di fondazione dello Studium di Catania (I, doc. 24), due sollecitatorie regie e viceregie indirizzate alle anzidette magistrature e a quelle del Regno, affinché dessero esecuzione ai decreti riguardanti l’istituzione e il finanziamento della stessa (I, doc. 26, 27; II, 1, 2, 4, 5).

Privativa. Ricchissima la documentazione del secondo e terzo volume inerente alla clausola della “privativa” dello Studium, cioè del monopolio di conferire per tutto il Regnum titoli dottorali in diritto, teologia, filosofia, medicina e chirurgia, e tenere i relativi corsi di lezioni universitarie. L’affermazione esplicita di questo diritto non si trova nei documenti di fondazione, ma fu desunta dalle motivazioni addotte da re Alfonso nella scelta della città etnea come sede del Siculorum Gymnasium. Egli voleva premiare Catania per la sua fedeltà agli aragonesi e risarcirla per il declino economico ed il prestigio perduto in seguito al trasferimento della corte a Palermo. Si trattava di una situazione che per essere privilegiata doveva rimanere esclusiva. Questa interpretazione non fu sostenuta solamente dalle magistrature catanesi, interessate a non condividere con altre città il privilegio dello Studium, ma fu accolta anche dalle autorità centrali nelle ricorrenti controversie promosse per contrastare innovazioni nell’ordinamento degli studi del Regno. Gli attacchi più agguerriti provenivano da Messina e Palermo che ambivano anch’esse ad avere, come già detto, uno Studium generale [11] . Alcuni documenti riproducono le suppliche della città, presentate al Sovrano o al Viceré, affinché - nel rispetto dei capitoli del Regno e dei privilegi concessi in passato - mantenessero fede all’impegno dei predecessori non creando altro Studium generale nel Regnum. La supplica più risalente è rivolta nel 1493 al viceré Ferdinando de Acuña. Le magistrature catanesi chiedono di respingere la richiesta di altre città, non specificate nel documento, che ambivano ad avere un proprio Studio e in subordine di farlo dipendere da quello di Catania (II, doc. 12/8, 15). Altre richieste in difesa del privilegio della “privativa” sono indirizzate al viceré Ettore Pignatelli conte di Monteleone (II, doc. 45), a Filippo II (II, doc. 32), e a Carlo III (III, doc. 3, 4). In alcuni documenti dei secoli seguenti la conferma regia della “privativa” è inclusa nella convalida generale dei privilegi della città, compiuta da alcuni sovrani quali Vittorio Amedeo (III, doc. 47) e Carlo VI (III, doc. 55). Nei secoli XVII e XVIII, durante il viceregno del Conte di Santo Stefano e poi del Conte di Uzeda, la città otteneva provvedimenti severi e misure molto drastiche in difesa del privilegio. Veniva sancita l’invalidazione per tutto il Regno dei titoli dottorali non conseguiti a Catania o nelle Università di Spagna (come Alcalà, Salamanca, Valladolid), in particolar modo erano invalidati i titoli conseguiti a Milano, Salerno, Roma, Pisa, Napoli (vol. III, doc. 6-9, 17-19, 23-25, 27-31, 38-40). Ricca e corposa la documentazione relativa alle contese con le città di Palermo e Messina. L’atteggiamento dei sovrani, nel tempo, non fu lineare, e le vicende delle controversie delle due città con Catania furono alterne. Com’è noto, la città di Messina il 16 novembre del 1548, sovrano Carlo V, per interessamento dei gesuiti, otteneva dal papa Paolo III la bolla di fondazione della sua Università degli studi [12] . La raccolta del Vurzì riporta un documento del viceré Giovanni de Vega, stilato nel 1549, nel quale si trasmetteva alle magistrature del Regno la bolla papale di fondazione dello Studio di Messina (II, doc. 49) ed anche una lettera del re Filippo II, il quale affermava che lo Studium di Messina - precedentemente eretto - non doveva recare pregiudizio a quello di Catania e non era abilitato a «licenziare, graduare, dottorare» (II, doc. 31, 51). Successivamente anche la Deputazione del Regno chiedeva a Filippo II di non eseguire la bolla di Paolo III, perché la nuova istituzione avrebbe leso l’“esclusiva” di Catania e vanificato lo sforzo economico compiuto dalla Regia Corte per il mantenimento dello Studio etneo (II, doc. 32, 53). Nei primi decenni del secolo XVII i contrasti tra le due città si fecero più acuti e la concorrenza di Messina più forte, così il Consiglio Patrimoniale del Regno - a seguito di un memoriale presentato dalla città di Catania - espresse parere favorevole al Sovrano perché salvaguardasse i diritti e i privilegi dello Studio di Catania gravemente compromessi dalla istituzione universitaria messinese (II, doc. 70). La chiusura dello Studio di Messina, avvenuta nel 1678, fu uno dei provvedimenti punitivi inflitti alla città per il suo schieramento nella rivolta filofrancese. Ma le aspirazioni di Messina non erano sopite. Pochi anni dopo la città si adoperava per ottenere il ripristino dello Studio. La città di Catania, in un corposo e circostanziato memoriale redatto da Ignazio Gastone, espose, con ampie argomentazioni, al Viceré (III, doc. 12) e al Consiglio d’Italia (III, doc. 13) i motivi per i quali si doveva negare la riapertura dello Studio messinese. Il memoriale di Ignazio Gastone non solo tendeva a scongiurare il ripristino dello Studio di Messina, ma attraverso il Consiglio d’Italia - al quale era indirizzato il suo scritto - mirava anche a dissuadere il Sovrano dal soddisfare la richiesta di uno Studio generale avanzata dalla città di Palermo. La raccolta del Vurzì riporta un documento del febbraio del 1714 (III, doc. 47), nel quale Vittorio Amedeo riconfermava tutti i privilegi della città, includendo tra essi la “privativa”, e, nel mese successivo, in risposta ad una lettera della città di Catania - che lamentava l’istituzione di un “Seminario di nobili” a Palermo - rassicurava la città affermando che avrebbe tutelato i diritti e i privilegi dello Studio etneo (III, doc. 49). L’ultimo documento della raccolta riguarda la controversia con la città di Messina: nel dicembre del 1752 il viceré, Duca di Viefuille, scriveva al vice cancelliere e vicario generale di Catania Giovan Battista Riccioli e comunicava, tra l’altro, che il sovrano Carlo VII aveva respinto la richiesta della città di Messina (II, doc. 79). Il privilegio della “privativa” fu osteggiato anche da città minori. La raccolta del Vurzì riporta alcuni documenti che testimoniano l’attività di scuole concorrenti a Piazza (II, doc. 69), Cefalù (III, doc. 14) e Caltagirone (III, doc. 16).

Finanziamenti. La documentazione sulla fondazione e dotazione dello Studium non ci offre elementi nuovi rispetto alle fonti edite nelle raccolte precedenti [13] . Tuttavia il quadro generale - già delineato dalla pubblicazione parziale di alcuni documenti da parte del Sabbadini - nella raccolta del Vurzì ci appare molto più compiuto e articolato. I due documenti di fondazione dello Studium - rilasciati da papa Eugenio IV il 18 aprile e da re Alfonso il 28 maggio 1444 - giunsero a Palermo e furono eseguiti dal Viceré il successivo 25 ottobre. Se si considera che tradizionalmente negli Studia del tempo l’anno accademico iniziava nella festa di S. Luca, si aveva a disposizione un anno intero per avviare i preparativi ed inaugurare il 18 ottobre 1445 il nuovo Siciliae Studium generale. Dai documenti della nostra raccolta si ha la chiara percezione del sorgere di gravi difficoltà, che rischiavano di far morire sul nascere una iniziativa preparata e attesa da oltre un decennio. Il 1° giugno 1445 il re Alfonso aveva assegnato alla città di Catania 3.000 ducati da detrarre dalle tratte, cioè dai dazi regi per il commercio del grano nel porto di Catania: metà di questa somma era destinata al nuovo Studium e metà alla costruzione del molo (II, doc. 3). Le resistenze all’attuazione di questo provvedimento regio erano di natura diversa: la Corte e le città di Palermo e Messina non avevano considerato con favore la scelta di Catania come sede di uno Studium generale per tutta la Sicilia, la stessa città di Catania non si trovò unita nell’approvare i criteri di finanziamento del nuovo Studium . In particolare il vescovo Giovanni Pesce [14] vantava precisi diritti sui dazi percepiti dal commercio del grano e riteneva ingiusto che fosse la mensa vescovile a finanziare i progetti di rilancio della città. Probabilmente il punto di vista del Vescovo era condiviso da altre componenti la società catanese, se una prima lettera di rimprovero di Alfonso, in data 1° luglio 1445, non fu indirizzata solamente al Vescovo ma a tutte le magistrature cittadine (I, doc. 26). Il Re ricordava che con i suoi provvedimenti aveva inteso compensare i catanesi per i danni subiti dal trasferimento della Corte a Palermo; non si spiegava pertanto le resistenze alla realizzazione del suo progetto. Mancavano ormai pochi mesi all’inizio dell’anno accademico e non c’era tempo da perdere per superare le difficoltà, perciò, a distanza di una settimana, un’altra lettera dello stesso tenore giunse a Catania (I, doc. 27). Non sembra che gli interventi regi abbiano sortito l’effetto desiderato se il 20 luglio Alfonso sentì la necessità di inviare altre due lettere a tutte le magistrature del Regno per invitarle a dare esecuzione ai provvedimenti emanati in favore della città di Catania (II, doc. 1-2). I decisi interventi di re Alfonso indussero il viceré Lope Ximen de Urrea a dar pronta esecuzione al provvedimento regio del 1° giugno 1445 (II, doc. 3) e il luogotenente del portulano ad inviare agli ufficiali del porto di Catania copia del documento per la sua attuazione (II, doc. 4). Tre lettere del Viceré, in data 30 agosto, sollecitavano ancora una volta le magistrature cittadine di Catania ad attuare le disposizioni regie, stabilivano l’inizio delle lezioni nel nuovo Studium per il 18 ottobre 1445 e indicavano i nomi dei docenti nelle cattedre di teologia, diritto civile, diritto canonico e medicina (I, doc. 3-4, 23). La decisione dimostrata dalla Corte e l’inizio dell’anno accademico nel nuovo Studium di Catania non fecero desistere il Vescovo dalla sua opposizione, se a distanza di un anno, il 2 novembre 1446, re Alfonso gli scrisse un’altra lettera per invitarlo ad astenersi dal riscuotere i dazi sul commercio del grano nel porto di Catania (II, doc. 6). La resistenza del Vescovo venne meno con la sua destituzione, decisa dal papa Eugenio IV (1447) e con la sua morte (1448), ma il problema del finanziamento dello Studium rimase sostanzialmente insoluto, come si deduce dalla numerosa documentazione riguardante sia le difficoltà incontrate dalla città nella riscossione dei dazi sul commercio del grano (II, doc. 7-11), sia la loro insufficienza ai bisogni dello Studium soprattutto nei periodi di carestia (II, doc. 12/9; 21/2-3; 22-23).

Riforme. La raccolta del Vurzì non riporta copia della normativa viceregia relativa all’ordinamento dello Studio nel secolo XV, cioè le ordinaciones disposte nel 1485 da Raimondo Santapau, presidente del Regno, di Ferdinando de Acuña o le disposizioni aggiuntive date dalla Regia Curia nel 1498 [15] . Il volume secondo riporta la petizione rivolta nel 1520 a Carlo V, nella quale la città di Catania chiedeva una urgente riforma dello Studio che versava in gravi difficoltà, riforma già accordata da Ferdinando il Cattolico ma non eseguita (II, doc. 39) e le riforme già note del viceré Conte di Monteleone del 1522 [16] (II, doc. 58). Il volume secondo riporta anche i capitoli di riforma: del viceré Ferdinando Gonzaga, promulgati a Messina il 25 luglio del 1541 (II, doc. 42) e la loro riconferma (II, doc. 46); del viceré Marcantonio Colonna, promulgati a Palermo il 20 ottobre 1579 ? corredati di esecutoria diretta a tutti gli ufficiali della città, dello Studio e del Regno (II, doc.41) ?; del duca di Feria, promulgate a Palermo il 20 maggio 1606 (II, doc. 60) e una disposizione viceregia del 1626 che ne ribadiva l’osservanza (II, doc. 65). Il terzo volume riporta la copia - come sempre autenticata - delle riforme dello Studio disposte dal viceré Francesco Benavidez, conte di Santo Stefano, che in trentotto capitoli dava un’ampia, dettagliata e innovativa riforma allo Studio (III, doc. 1). Ancora in un documento del 1732 il re Carlo VI, nel confermare i diritti e privilegi concessi allo Studio dai suoi predecessori, ordinava l’osservanza delle riforme promulgate nel 1679 dal Conte di Santo Stefano (III, doc. 55: il documento riporta anche il testo di queste). Questo documento è uno dei più tardi della raccolta del Vurzì e, verosimilmente, è quello che riflette più di altri le reali condizioni del disagio dello Studium . I tre volumi, comprensibilmente, non contengono Statuta StudiiStatuta doctorum o atti e altre deliberazioni interne degli ufficiali dello Studio [17] . Vi è un unico documento del 1710, nel quale il vescovo cancelliere Andrea Riggio, negli anni della ricostruzione dello Studio successiva al terremoto del 1693, elenca dettagliatamente gli obblighi dei bidelli, in particolar modo quelli riguardanti lo svolgimento degli esami finali di dottorato, e per essi richiama gli statuti universitari di Bologna, le riforme del Colonna e del Duca di Santo Stefano (III, doc. 45).

Elezione dei lettori. Il secondo e il terzo volume contengono una ricca documentazione in tema di elezione dei doctores legentes. La normativa dettagliata di questa materia (modalità delle elezioni, requisiti dei candidati) è nelle riforme dei viceré Monteleone, Gonzaga, Colonna [18] . Queste disposizioni ribadivano, insieme all’annualità dell’incarico, una serie di misure che, se osservate, avrebbero garantito la correttezza della procedura, l’imparzialità e la segretezza delle scelte. I documenti rivelano i frequenti abusi perpetrati in materia di elezioni: poco prima del 1494 la città supplicava il Viceré affinché eliminasse l’uso delle nomine a vita (II, doc. 12/10). Il sovrano non soltanto dava il suo placet alla petizione ma disponeva che l’elezione avvenisse «cum voluntate studentium», ma dell’applicazione di questa clausola non abbiamo notizia alcuna. Le norme che garantivano la segretezza e imparzialità del procedimento elettivo non furono gradite ai docenti più anziani e di maggior esperienza, i quali reclamavano un trattamento privilegiato. È eloquente, a questi fini, il cap. 98 di Carlo V (II, doc. 38) nel quale la città chiede ed ottiene dal sovrano che i lettori di diritto civile e di diritto feudale, che avevano insegnato nello Studio per dieci anni, avessero il privilegio di essere preferiti ad altri dottori che insegnavano da minor tempo. Restava sempre in vigore la norma che assegnava al Viceré la ratifica finale delle elezioni, procedura che trasformava in “politica” la scelta discrezionale compiuta dalla commissione degli elettori dei docenti. In realtà le elezioni furono sempre fortemente condizionate dalla persona del Viceré che decideva i casi in cui i candidati alle cattedre non raggiungevano la maggioranza dei suffragi (II, doc. 27) e, a sua discrezione, interveniva con nomine temporanee o a vita dei lettori [19] . La prassi delle nomine a vita non fu mai estirpata completamente se ancora nel 1714 Vittorio Amedeo nominava Nicola Tezzano, conte palatino e medico di corte, lettore a vita di medicina de mane nello Studium [20] (III, doc. 52). Il ruolo di docente era generalmente prestigioso, qualificante e privilegiato. Tuttavia ci furono tempi nei quali l’ufficio di lettore non era ambito, anzi rifiutato. Nell’ottobre del 1513 la città denunziava al Viceré la ricusazione della cattedra da parte di alcuni docenti dopo una regolare elezione e una conseguente assegnazione dello stipendio (II, doc. 19), con grave disagio dell’istituzione e degli studenti. Il Viceré sanzionava questi comportamenti con la privazione di tutti i diritti, prerogative, privilegi ed esenzioni riservati ai cittadini catanesi. La denunzia della città non specificava le cause di quel cattivo comportamento, ma un documento di poco precedente del presidente del Regno Pietro Sanchez de Catalayud (II, doc. 28) contiene un riferimento esplicito alle precarie condizioni finanziarie dello Studio, dove i lettori erano mal pagati e, per questo, a volte si eleggevano docenti poco dotti o non dottorati negli Studi generali (II, doc. 28). Anche il presidente del Regno Alfonso de Cardona sanzionava coloro che rifiutavano la cattedra con la privazione del diritto di far parte delle magistrature cittadine (II, doc. 26). Le riforme del Duca di Feria non sono innovative in merito alle elezioni dei lettori. Innovative, ma note, sono le disposizioni contenute nelle riforme del Duca di Santo Stefano (III, doc. 1/4), le quali introducevano il sistema del pubblico concorso con prova pratica nel reclutamento dei docenti, iniziando un processo di modernizzazione dell’Università che si compirà in età successiva alla raccolta del Vurzì.

Stipendi dei lettori. Un buon numero di documenti riguardano lo spinoso problema degli stipendi dei lettori e le modalità di pagamento degli stessi. Gli stipendi erano stabiliti e regolati da disposizioni regie o viceregie. Le riforme già indicate dei viceré Monteleone, Gonzaga, Colonna, Duca di Feria, Conte di Santo Stefano ne stabilivano non solo l’ammontare ma anche le modalità di riscossione. Le riforme del Monteleone (II, doc. 58) stabilivano che gli stipendi dovevano essere corrisposti in tre soluzioni annuali; tuttavia sono molti e ricorrenti nel tempo i documenti della raccolta che fanno riferimento a irregolarità e ritardi nella corresponsione e alle difficoltà incontrate in questo campo che era strettamente legato al problema del finanziamento dello Studio. Nel 1520 la città chiedeva a gran voce al sovrano Carlo V la riforma dello Studium e il pagamento degli stipendi ai lettori per evitare disagi, già così gravi nel suo funzionamento, da indurre gli studenti siciliani ad andare nelle sedi universitarie della penisola per conseguire un titolo dottorale (II, doc. 39). Il viceré, Conte di Monteleone, per ubbidire al mandato di Carlo V, dispose un consistente aumento degli stipendi dei lettori dello Studio catanese (II, doc. 44). A distanza di un anno, i ritardi nel pagamento degli stipendi persistevano ancora e il viceré Monteleone nel marzo del 1524 ordinava al portulano del Regno di versare dagli introiti dell’anno in corso le somme dovute per la corresponsione degli stipendi relativi agli anni 1522-1523 (II, doc. 20). Il pagamento degli emolumenti restò sempre uno dei gravi problemi dello Studium . L’ancoraggio degli stipendi ai proventi delle tratte o dazi regi del molo legava la sorte delle retribuzioni dei lettori all’andamento finanziario delle medesime tratte. Nel 1548 la città era costretta a chiedere al re Carlo V di detrarre dagli introiti della Regia Secrezia le somme necessarie al pagamento degli stipendi ai lettori, i quali - per la diminuzione dei proventi delle tratte - non più redditizie e fiorenti come per il passato non venivano pagati regolarmente ed erano sempre più restii ad accettare l’insegnamento (II, doc. 34). Nel secolo XVI si ebbero periodi di grave crisi finanziaria e strutturale dello Studio [21] . In un capitolo del 1563, il sovrano Filippo II accoglieva la supplica della città che descriveva un quadro desolante della situazione universitaria: i lettori erano molto mal pagati, ma l’introduzione di nuovi tribunali rendeva necessario tenere alto il livello culturale e professionale dei dottori, necessità inconciliabili con le esigue risorse finanziarie di cui lo Studio disponeva, così si chiedeva al Sovrano di ordinare la restituzione delle somme provenienti dalle tratte del molo (e destinate agli stipendi) - ora assorbite dalla regia Corte per altre necessità - e anche si chiedeva un aumento di 400 onze per il necessario incremento degli stipendi (II, doc. 30).

Rettore. Il secondo volume della raccolta contiene alcune norme viceregie e altri documenti che riguardano la figura del Rettore. Com’è noto, il Rettore dell’Università di Catania era elettivo e scelto tra gli studenti in possesso di determinati requisiti, esercitava un potere giurisdizionale sugli studenti in campo civile e penale, aveva una serie di compiti, tra i quali spiccava l’obbligo della redazione e mantenimento delle matricole, inoltre godeva di un emolumento. La figura, le funzioni e le prerogative del Rettore erano definite nelle riforme dei viceré Monteleone, Gonzaga, Colonna. Nelle riforme di quest’ultimo il Rettore divenne chiaramente strumento di controllo studentesco e longa manus viceregia [22] . Alcuni documenti della raccolta testimoniano che il punto più controverso riguarda il rispetto della giurisdizione civile e penale del Rettore che, certamente, nell’esercizio di queste funzioni riduceva la sfera di competenza del capitano giustiziere della città e di altre autorità civili e religiose, dotate anch’esse di poteri giurisdizionali. L’ingiunzione viceregia a queste autorità di rispettare i poteri del Rettore è un segnale della protezione viceregia della quale godeva lo studente eletto a questo ufficio. Due ordinanze del viceré, Conte di Monteleone, dell’aprile del 1525, emesse a quattro giorni di distanza l’una dall’altra, sono eloquenti. Entrambe sono indirizzate al vicario generale e vice cancelliere di Catania Bernardino Mancino: il Viceré in entrambi gli interventi ordinava al prelato di rispettare l’ufficio e la giurisdizione del Rettore dello Studio (II, doc. 17-18). Di uguale tenore una lettera del presidente del Regno e maestro giustiziere Giovanni Moncada, indirizzata nel 1536 alle magistrature di Catania e del Regno, nella quale si ordinava di rispettare la giurisdizione del Rettore prevista dagli antichi privilegi dello Studio (II, doc. 25). Un analogo intervento si ebbe pochi anni dopo nel 1539 da parte del presidente del Regno Giovanni d’Aragona, marchese di Terranova (II, doc. 24).

Durata dei corsi di laurea. La durata dei corsi universitari, determinata da norme regie, viceregie e dai capitoli delle riforme, fu diversa negli anni e per i singoli corsi di laurea. Il primo laureato nello Studio di Catania conseguì la laurea in diritto civile dopo un corso di studi quadriennale [23] . Nello stesso periodo fino al 1579 per la laurea in arti e medicina si richiedevano sette anni [24] (II, doc. 54). Il viceré Colonna nelle sue riforme unificò la durata di tutti i corsi di laurea in cinque anni (II, doc. 40), che divennero tre al tempo del Conte di Santo Stefano (III, doc. 1/33; 10). Certamente ci fu un grosso divario fra quanto stabilito nelle norme e quanto osservato dagli studenti. I documenti ufficiali riportati nella raccolta lasciano intravedere una scarsa osservanza degli obblighi di frequenza e della durata del corso di studio. Nel 1629 il viceré Fernando de la Cueva, duca di Albuquerque, scriveva al Vescovo Cancelliere di Catania e richiamava una precedente lettera regia nella quale il Sovrano e il Supremo consiglio d’Italia rilevavano l’inosservanza della normativa regia nello Studio in merito alla durata degli studi universitari, e denunziavano l’insufficiente preparazione dei neodottori che si avviavano all’esercizio dell’avvocatura e all’amministrazione della giustizia. Così il Viceré - per evitare ulteriori inconvenienti «a la Repubblica» - reiterava gli ordini di esecuzione ed osservanza di tutte le norme promulgate su questa materia e disponeva gravi provvedimenti per ovviare alla situazione: ordinava che non si concedesse il grado dottorale a nessuno studente, di qualunque facoltà o scienza, che non fosse matricolato e assicurava che né lui né i suoi successori avrebbero mai dispensato alcuno da questo obbligo; dichiarava nulli i dottorati conseguiti senza il rispetto dell’anzidetto ordine, e non ammessi alla professione e multati pecuniariamente coloro che avevano disatteso queste norme (II, doc. 66-67). Nei primi anni del sec. XVIII anche lo Studio si avviava alla ricostruzione dopo il tremendo terremoto del 1693, ma la frequenza ai corsi doveva ancora essere uno dei punti dolenti se un membro della segreteria viceregia scriveva a Giovan Battista Paternò e Abbatelli, patrizio della città e conservatore dello Studio, per ribadire che, dopo la ricostruzione della città e il superamento del problema degli alloggi, era necessario esigere dagli studenti l’assidua frequenza ai corsi dottorali, da certificare con la matricola e - in aggiunta, non in sostituzione - con le testimonianze, come previsto dagli statuti (III, doc. 42). Ma l’abuso dei titoli dottorali - conseguiti anche senza la frequenza - probabilmente continuava, se nel 1732 il viceré, conte di Sastago, scriveva alle magistrature del Regno per comunicare la volontà del re Carlo VI di respingere la domanda di Antonio Napoli, che chiedeva di conseguire il titolo dottorale a Catania senza avere frequentato i corsi triennali di lezioni (III, doc. 56).

Rapporti con il protomedico generale del Regno. Uno dei temi dominanti nella documentazione dei nostri volumi riguarda la secolare controversia che contrappose lo Studium di Catania (e poi anche quello di Messina) al protomedico generale del Regno sulle sue competenze nella concessione dell’abilitazione alla professione medica [25] . La legge imponeva al protomedico l’esame dei titoli dottorali rilasciati da uno Studium autorizzato. Questo esame poteva ridursi ad una ricognizione formale del documento oppure poteva esigere la verifica dei requisiti teorici e pratici del candidato all’esercizio della professione medica; poteva comprendere tutti i titoli dottorali oppure limitarsi solamente a quelli provenienti da determinati Studi. L’abbondanza e la varietà dei documenti trascritti ci permette di approfondire l’argomento nei suoi molteplici risvolti. Nel ’500 sembrano prevalere nella controversia i conflitti di competenza fra due istituzioni del Regno: l’ufficio sanitario che doveva tutelare e difendere la salute dei cittadini e lo Studium che doveva rilasciare i titoli idonei per l’esercizio della medicina. Quando il protomedico, preoccupato della scarsa preparazione di alcuni medici, non si limitò ad un esame formale del diploma di laurea ma volle verificare se erano in possesso delle nozioni necessarie per l’esercizio della professione, lo Studium di Catania chiese l’intervento all’autorità superiore in difesa del proprio prestigio. Infatti l’esame del protomedico veniva a configurarsi come un atto di sfiducia verso il Siculorum Gymnasium e una sorta di supervisione del suo operato. Nella nostra raccolta troviamo con una certa regolarità la proibizione dei Viceré al protomedico di esaminare i laureati o i licenziati nello Studium di Catania: la più risalente è del 31 luglio 1512 e porta la firma del viceré Ugo Moncada (II, doc. 43). Rinnovò la proibizione il viceré Ettore Pignatelli, duca di Monteleone il 4 luglio 1525 (II, doc. 55) e il 31 gennaio 1535 (II, doc. 57). Nel 1554 fu il viceré Giovanni Vega a dichiarare illegittima la prassi seguita dal protomedico (II, doc. 33). Segnaliamo il particolare intervento del viceré Duca di Maqueda, che il 7 settembre 1601 formulò la proibizione dopo aver sottoposto il caso al Tribunale del Concistoro e della Sacra Regia Coscienza (II, doc. 59). Seguono le proibizioni del 6 novembre 1615 (II, doc. 64), del 16 marzo 1637 (II, doc. 72), del 28 maggio 1644 (II, doc. 73). Quando nel corso del ’600 si affermò la prassi della vendita dei pubblici uffici da parte della Corte [26] , il problema mutò radicalmente per configurarsi come semplice ricerca di profitti economici da parte dei privati, che dovevano rifarsi delle ingenti somme versate per l’acquisto dell’ufficio del protomedico. Nella controversia si trovarono a combattere sullo stesso fronte due città e due Studi (Catania e Messina), che in altre circostanze per difendere i propri interessi contrapposti avevano affrontato tutti i possibili gradi di giudizio. Due ampi dossier di documenti della seconda metà del ’600 e dell’inizio del ’700 ci permettono di ricostruire l’iter solitamente percorso nella vendita dei pubblici uffici. Nel primo del 1678 l’atto di vendita dell’ufficio di protomedico della città di Messina a Lorenzo Gandolfo concluse una stucchevole gara al rialzo con il concorrente Domenico Bottone (III, doc. 2). Nel secondo del 1703, al vero e proprio atto di compravendita troviamo annessi: il decreto di Carlo III che autorizza la vendita degli uffici per far fronte alle necessità della guerra, il bando di asta, la proclamazione del vincitore che ha fatto la maggiore offerta e l’elenco delle sue competenze nell’esercizio dell’ufficio (III, doc. 33). Nel caso specifico, essendo rimasto vacante l’ufficio di protomedico generale del Regno per la morte di Giovanni Battista Pizzuto, veniva pubblicato il bando di asta nelle città del Regno con le condizioni di esercizio dell’ufficio: i concorrenti potevano presentare due offerte distinte, nell’ipotesi che avessero voluto godere di tale diritto per una o per due vite. In altre parole: il vincitore poteva acquisire il diritto di nominare protomedico una sola persona, oppure anche una seconda che sarebbe subentrata alla morte della prima. Alcuni concorrenti fecero offerte per una sola vita, altri per due. Vinse la gara Ninfa Piola e Pizzuto, baronessa di Pietralonga, sorella del defunto protomedico, che offrì per due vite 15.155 scudi, 10 tarì e 14 grani. Il vincitore, se fosse stato in possesso della laurea in arti e medicina, avrebbe potuto esercitare personalmente l’ufficio; diversamente avrebbe acquisito il diritto - trasmissibile ai propri eredi - di nominare una persona di sua fiducia alle condizioni da pattuire. Era ovvio che i responsabili miravano a trarre il maggior profitto possibile dall’investimento fatto. Si spiega pertanto la spirale perversa che veniva attivata a danno del bene pubblico e ad esclusivo vantaggio dell’interesse privato. Nonostante la consolidata prassi della vendita dei pubblici uffici, continuarono anche nella seconda metà del ’600 le proibizioni al protomedico generale di esaminare i laureati o i licenziati nello Studium di Catania: il 16 febbraio 1658 il re Filippo IV scriveva al Presidente del Regno per raccomandargli l’osservanza delle proibizioni formulate dai Viceré (II, doc. 76), che rinnovarono i divieti il 18 novembre 1685 (III, doc. 20) e il 20 dicembre 1686 (III, doc. 11). Sorprende l’intervento contraddittorio del viceré cardinale Francesco Giudice: il 19 ottobre 1703 nella stipula del contratto di compravendita dell’ufficio con la signora Ninfa Piola e Pizzuto aveva concesso al titolare dell’ufficio ampie facoltà di esame dei candidati, ma il 1° aprile 1704 ordinò al protomedico generale di non sottoporre ad esame i laureati nello Studium di Catania (III, doc. 34). Proprio in questo periodo le pretese del protomedico generale erano diventate insostenibili: alle consuete competenze che gli erano state riconosciute nel contratto di compravendita dell’ufficio sembra volesse aggiungere la facoltà di rilasciare il titolo dottorale (III, doc. 35). Per far fronte alla difficile situazione e nella speranza di chiudere una volta per sempre la controversia con il protomedico, la città e lo Studium di Catania decisero di avviare un processo. Dalla documentazione trascritta nei nostri volumi sembra che il processo abbia avuto inizio nel 1704 (III, doc. 36-37, 43-44) dopo l’acquisto dell’ufficio di protomedico generale da parte della signora Ninfa Piola e Pizzuto, per concludersi con una sentenza favorevole alle tesi sostenute dalla città di Catania nel 1718 (III, doc. 54). Negli anni in cui era pendente il processo lo stesso re Vittorio Amedeo di Savoia non mancò di manifestare in diverse circostanze il suo sostegno alla causa di Catania perorata da Nicola Tezzano, suo medico personale (III, doc. 46, 50-51), per il quale aveva una particolare stima (III, doc. 41) se con un provvedimento del tutto eccezionale lo volle titolare a vita della cattedra di medicina (III, doc. 52).

La costruzione della sede dello Studium dopo il terremoto del 1693 Un documento conservato nella nostra raccolta, relativo agli anni della ricostruzione della città dopo il terremoto del 1693, ci offre qualche spunto per il tema della sede dello Studium , un problema che la città non era riuscita a risolvere in oltre due secoli di vita [27] . Le lezioni si erano sempre svolte in locali accomodati, presi in affitto, che non potevano rispondere alle esigenze didattiche dei docenti e a quelle degli alunni provenienti dalle diverse città del Regno. Nella ricostruzione della città si intravide la possibilità di dare allo Studium una sede propria e funzionale, progettata e costruita per soddisfare le sue necessità [28] . In una lettera del 29 aprile 1693, proveniente dalla segreteria del viceré Duca di Uzeda e diretta al Senato di Catania, siamo informati di una prima ipotesi di soluzione di questo problema (III, doc. 21). Per le magistrature cittadine la costruzione della sede dello Studio sembra fosse prioritaria anche rispetto al palazzo di città. Infatti al Viceré era stata prospettata l’idea di situare la sede del Senato in alcune stanze dell’edificio dello Studio. Il Viceré, rispondendo alla lettera dei giurati, disse di non condividere la proposta: la sede del Senato doveva essere distinta dalla sede dello Studio, doveva sorgere nella piazza principale ed imporsi per magnificenza sugli altri edifici come simbolo dell’autorità cittadina. La sua progettazione e costruzione doveva essere concordata con il vicario, Duca di Camastra.

Conclusione

Negli ultimi decenni l’edizione delle fonti per la storia dello Studium di Catania ha conosciuto un momento di particolare favore. Nel 1984 si era progettata la pubblicazione di un carthularium, che comportava la ricognizione dei documenti sulla fondazione e l’ordinamento del Siculorum Gymnasium [29] . In attuazione di questo progetto nel 1987 si avviò la collana Siciliae Studium Generale con la ristampa anastatica del volume di Vito Coco, Leges a Ferdinando III... latae [30] , seguita nel 1990 dai due volumi Insegnamenti e professioni. L’Università di Catania e le città di Sicilia [31] . Nel 1995 si ebbe l’edizione del manoscritto Studiorum constitutiones ac privilegia [32] , conservato nell’archivio del Capitolo della Cattedrale di Catania. Nel 2000 si pubblicò la storia della Facoltà di medicina [33] e nel 2002 la seconda edizione ampliata del manoscritto Studiorum constitutiones ac privilegia [34] . Oggi l’edizione informatica dei testi documentari contenuti nei tre volumi cartacei di Giuseppe Vurzì rappresenta una tappa molto significativa (forse la più alta, in considerazione dell’ampiezza della fonte) di questo percorso di ricerca iniziato nel 1984. Alcuni documenti sulla fondazione e il finanziamento dello Studium di Catania erano già noti, ma la parte più cospicua era ancora inedita e può consentire agli studiosi una ricostruzione puntuale delle principali vicende che nel corso dei secoli hanno contrapposto il Siculorum Gymnasium alle altre città siciliane che desideravano avere un loro Studium, agli organi centrali del Regno che mettevano in discussione la sua autonomia, alle diverse realtà della società catanese che miravano ad esercitare la propria influenza sul suo ordinamento. L’edizione di questa fonte, che attinge all’archivio comunale distrutto nel 1944, colma in parte la grave lacuna prodotta da questo tragico evento, ma non pone fine alla ricerca: occorre continuare ad esplorare gli archivi di Spagna o cercare eventuali copie contenute in altre raccolte. Il reperimento di altre fonti potrebbe rendere più vicina la realizzazione di una più volte progettata storia dell’Università di Catania nei suoi diversi aspetti: istituzionale, sociale, culturale..., un’opera che richiederebbe un lavoro convergente di specialisti nelle diverse discipline.



Giuseppina Nicolosi Grassi                                     Adolfo Longhitano




[1]  V. Casagrandi-Orsini, L’archivio della Regia Università di Catania. Storia, riordinamento, indici, Catania 1897, 5-6.

[2]  Il segretario comunale Giuseppe Vurzì, come egli stesso si firma quando autentica i documenti trascritti, non va confuso con Giuseppe Wrzì, che insegnò nell’Università di Catania Storia del diritto civile nel 1783, Istituzioni civili nel 1787 (G. Paladino, L’Università di Catania nel secolo XVIII, in Storia dell’Università di Catania dalle origini ai giorni nostri, Catania 1934, 215-271: 253 e 259) e fu assessore della corte universitaria nel 1807 (C. Naselli, La vita nell’Università di Catania, ivi, 377-471: 382).

[3]  V. Casagrandi-Orsini, L’archivio, cit., 6. Una citazione di quest’opera è fatta da C. Naselli, La vita nell’Università di Catania, in Storia dell’Università di Catania, cit., 412.

[4]  I volumi sono stati restaurati nel 2001. Il titolo Statuta et privilegia almae Universitatis Catanae  prima del restauro si leggeva sul dorso di ognuno dei tre volumi; dopo il restauro è stato trasferito sul piatto interno della coperta.

[5]  La numerazione dei documenti è stata inserita dai noi curatori dell’edizione informatica dei tre volumi.

[6]  Di questo bando legatizio non si trova traccia nelle fonti edite dell’Archiginnasio, come gentilmente ci ha segnalato il prof. Gian Paolo Brizzi, che ringraziamo.

[7]  Si tratta probabilmente di un impiegato del comune che non svolgeva attività notarile privata, perché il suo nome non risulta nei repertori notarili coevi, conservati nell’Archivio di Stato di Catania.

[8]  Un confronto testuale eseguito fra il doc. 12, trascritto nel secondo volume della nostra raccolta, e l’originale conservato nell’Archivio di Stato di Palermo, Real Cancelleria, vol. 193, fol. 494r-503v, ha fatto emergere alcune variazioni che esemplifichiamo: «maiuri» è stato mutato in «maggiore», «protepturi» in «protettrice», «aczoché» in «acciocché», «iuristicioni» in «iurisdizione», «iarrecta» in «giarretta», «cognoxuto» in «conosciuto», «frivoli alligacioni» in «frigoli obligazioni».

[9]  La maggioranza delle università italiane e un certo numero di università straniere avevano adottato quasi integralmente le norme statutarie dello Studium  di Bologna (S. Stelling-Michaud, Storia delle Università nel medioevo e nel rinascimento: stato degli studi e prospettive di ricerca, in Le origini dell’Università , a cura di G. Arnaldi, Bologna 1974, 153-217: 179; si vedano anche i volumi 1 e 2 di Storia delle Università in Italia, a cura di G.P. Brizzi, P. Del Negro, A. Romano, Messina 2007, 3 voll.).

[10]  Sulla fondazione e la storia del Siculorum Gymnasium  si vedano: G. Catalano, L’Università di Catania nel Rinascimento, in Storia dell’Università di Catania, cit., 1-97: 8-18; G. Giarrizzo , Siciliae Studium generale. I suoi luoghi, la sua storia, Catania 1991; M. Bellomo, Modelli di Università in trasformazione: lo “Studium Siciliae Generale” di Catania tra medioevo ed età moderna, in Chiesa e società in Sicilia.  I secoli  XII-XVII. Atti del II Convegno internazionale organizzato dall'Arcidiocesi di Catania, 25-27 nov. 1993, a cura di G. Zito, Torino 1995, 103-121; Dollo C., Cultura del Quattrocento in Sicilia. Alle origini del «Siculorum Gymnasium», in Rinascimento  39 (1999) 227-292; G. Nicolosi Grassi – A. Longhitano, Catania e la sua Università nei secoli XV-XVII. Il Codice «Studiorum constitutiones ac privilegia» del Capitolo cattedrale, Roma 20022 , 11-15; G. Giarrizzo, Università  di Catania, in Storia delle Università in Italia, cit., III, 277-284; G. Baldacci, L’Università degli Studi di Catania tra XVIII e XIX secolo, Acireale–Roma 2008.

[11]  Le controversie fra la città di Catania, che voleva mantenere il regime di monopolio nella concessione dei titoli accademici, e le principali città siciliane, che desideravano ottenere un proprio Studium, sono prese in esame da G. Catalano,  L'istruzione pubblica in Sicilia nel Rinascimento, Catania 1911, 37-39; Id., L’Università di Catania, cit., 18-20; M. Gaudioso, L’Università di Catania nel secolo XVII, in Storia dell’Università di Catania, cit., 99-213: 101-111; R. Sampolo, La R. Accademia degli Studi di Palermo, Palermo 1888; D. Novarese, Istituzioni politiche e studi di diritto fra Cinque e Seicento. Il «Messanense Studium generale» tra politica gesuitica e istanze egemoniche cittadine, Milano 1994, 9-141; O. Cancila, Storia dell’Università di Palermo dalle origini al 1860, Bari 2006.

[12]  D. Novarese, Istituzioni politiche , cit., 23-60.

[13]  R. Sabbadini, Storia documentata della R. Università di Catania, Catania 1898, 18-22; M. Catalano Tirrito, Storia documentata dell'Università di Catania. Appendice, Catania 1913, 26-27; G. Nicolosi Grassi – A. Longhitano, Catania e la sua Università, cit., 28.

[14]  A. Longhitano, Pietro Geremia riformatore: la società, le istituzioni e lo «Studium» nella Catania del ’400, in La memoria ritrovata. Pietro Geremia e le carte della storia, a cura di F. Migliorino e L. Giordano, Catania 2006, 201-251: 214.

[15]  G. Nicolosi Grassi – A. Longhitano, Catania e la sua Università, cit., 28 e note 24-25.

[16]  G. Nicolosi Grassi, Per rinnovare lo "Studium" di Catania: le "riforme" del Monteleone (1522), in Studi in memoria di Mario Condorelli, III, Milano 1988, 217-245.

[17]  G. Nicolosi Grassi – A. Longhitano, Catania e la sua Università, cit., 28-29 e note 29-33.

[18]   Ivi , 30-31.

[19]   Loc. cit.

[20]  Sulla figura del Tezzano si vedano: I.R. Savonarola, Narrativa delle gloriosi azioni dell’illustre conte palatino D. Nicolò Tezzano e Ruggero […], Catania 1729; G. Reguleas, Elogio del conte Nicolò Tezzano, Catania 1840; M. Gaudioso, L’Università, cit., 189-195.

[21]  Le condizioni economiche dello Studium  si inseriscono nella grave crisi economica della città e del Regno (G. Giarrizzo, La Sicilia dal Viceregno al Regno , in Storia della Sicilia , VI, Napoli 1978, 51-56).

[22]  G. Nicolosi Grassi – A. Longhitano, Catania e la sua Università, cit., 31-32.

[23]  G. Catalano, L’Università di Catania nel Rinascimento , in Storia dell’Università di Catania , cit., 39-43.

[24]  A. Longhitano, La facoltà di medicina e l’Università di Catania , Firenze 2000 , 65-66.

[25]   Ivi, 78-81.

[26]  Il quadro politico ed economico in cui maturò la decisione di procedere alla vendita dei pubblici uffici assieme a consistenti parti del patrimonio regio è descritto da G. Giarrizzo, La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia , in V. D’Alessandro – G. Giarrizzo, La Sicilia dal Vespro all’unità d’Italia, Torino 1989, 97-783: 193-310.

[27]  Sul tema si vedano: M. Catalano, L’Università, cit., 20-23; M. Gaudioso, L’Università, cit., 209-214; G. Albergo, Sulle diverse sedi dello Studio catanese (da nuovi documenti dei secc. XVI-XVII), in ASSO 42-43 (1948) 151- 155; Il Palazzo del «Siciliae Studium Generale», a cura di S. Barbera e G. Lombardo, Enna 2007.

[28]  La costruzione dell’edificio dell’Università degli studi nel vecchio sito dell’ospedale San Marco ebbe inizio sotto la dominazione di Vittorio Amedeo di Savoia (G. Dato, La città di Catania. Forma e struttura. 1693-1833, Roma 1983, 37 e 85 e G. Lombardo, Li Studi publici nella città di Catania prima del 1693, in Il Palazzo, cit., 17-25).

[29]  F. Migliorino, Alle origini dell’Università di Catania. Progetto per un “Chartularium”, in Quaderni Catanesi  12 [1984] 611-615.

[30]  V. Coco, Leges omni consilio et munificentia latae a Ferdinando III ad augendum, firmandum et exornandum Siculorum Gymnasium latae, M. Bellomo (cur.), S. La Rosa (intr.), Catania 1987.

[31]   Insegnamenti e professioni. L'Università di Catania e le città di Sicilia, G.  Zito (cur.), M. Bellomo (intr.), Catania 1990.

[32]  G. Nicolosi Grassi – A. Longhitano, Catania e la sua Università nei secoli XV-XVII. Il Codice «Studiorum constitutiones ac privilegia» del Capitolo cattedrale, Roma 1995.

[33]   A. Coco – A. Longhitano – S. Raffaele,   La facoltà di medicina e l’Università di Catania, Firenze 2000. Altri studi sulla facoltà di medicina sono stati pubblicati negli anni successivi: Medici e Ateneo. L’onda lunga del potere, a cura di S. Raffaele, Catania 2008; E. Frasca, Il bisturi e la toga. Università e potere urbano nella Sicilia borbonica. Il ruolo del medico (secoli XVIII-XIX), Acireale-Roma 2008.

[34]  G. Nicolosi Grassi – A. Longhitano, Catania e la sua Università nei secoli XV-XVII. Il Codice «Studiorum constitutiones ac privilegia» del Capitolo cattedrale, Roma 2002 .